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Il 25 Luglio 2024 è entrata ufficialmente in vigore la Direttiva UE sulla Due Diligence per la sostenibilità d’impresa (CSDDD), che dovrà essere recepita nei rispettivi ordinamenti degli stati membri dell’UE entro il 26 luglio 2026.
Il dovere di diligenza costituisce la procedura che le imprese dovrebbero attuare per individuare, prevenire, mitigare e rendere conto di come affrontano gli impatti negativi, effettivi e potenziali, conseguenti alle loro attività e legati a diritti umani, ambiente, concussione e corruzione, divulgazione di informazioni e interessi dei lavoratori.
La Direttiva, nota anche come Supply Chain Act, si inserisce al fianco della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tra le misure del Green Deal per contrastare il cambiamento climatico.
Dopo aver dato indicazioni, con la CSRD, in merito alla reportistica sulla sostenibilità delle imprese e agli standard da utilizzare, l’UE con la CSDDD ha voluto estendere gli obblighi di responsabilità e trasparenza ESG a tutta la catena del valore, a monte ed a valle dell’impresa direttamente interessata alla rendicontazione, prevedendo, altresì, obblighi per gli amministratori di istituire e supervisionare i processi di due diligence e predisporre piani per garantire la compatibilità della strategia aziendale con gli obiettivi degli accordi di Parigi.
Seppur l’applicabilità “diretta” della normativa, riguarderà esclusivamente e progressivamente (a decorrere dal 2027) solo le aziende di grandi dimensioni (1.000 dipendenti e un fatturato pari o superiore a 450 milioni di euro), la CSDDD impone loro di condurre una due diligence approfondita per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto degli impatti sui diritti umani e sull’ambiente lungo l’intera catena delle loro attività.
Ciò significa che la due diligence dovrà essere estesa alle attività dei fornitori e partner commerciali, a monte ed a valle delle aziende soggette ad obbligo.
Ne consegue, che le PMI costituenti parte delle filiere in cui operano le grandi aziende soggette alla CSDDD, pur non essendo direttamente coinvolte dalla sua applicazione, si dovranno comunque preparare e strutturare per rispondere a richieste di misurazione e comunicazione di dati, di adozione di piani di transizione, politiche e codici di condotta, di attuazione di misure ed iniziative di monitoraggio, prevenzione e mitigazione impatti, di predisposizione di canali di segnalazione, ecc.